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Manovra anti-crisi: l'abc aggiornato

di Nicoletta Cottone

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27 GENNAIO 2009

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Commissione di massimo scoperto (articolo 2-bis)
L'articolo, introdotto dalla Camera, prevede la sanzione della nullità per le clausole contrattuali che hanno per oggetto la commissione di massimo scoperto, ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni o in caso di utilizzi in assenza di fido; per clausole (comunque denominate) che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma; per le clausole che prevedano una remunerazione all'istituto bancario indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi. La sanzione della nullità non opera in caso di predeterminazione per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, o il compenso per la messa a disposizione delle somme unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate. La predeterminazione di questi elementi deve essere effettuata in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, con specifica evidenziazione e rendicontazione con cadenza massima annuale, assieme all'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo. La norma fa salva, comunque, la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione, in favore della banca, che dipende dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi sono comunque rilevanti, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge anticrisi, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di interessi usurari (articolo 1815 del Codice civile), delle norme che configurano la fattispecie penale di usura (articolo 644 del Codice penale), delle norme amministrative e penali con disposizioni in materia di usura (articoli 2 e 3 della legge 108/1996). Demandata al ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione di disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 108/1996. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi, fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. Obbligo di adeguamento dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, entro 150 giorni dalla medesima data. L'obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale, prevista per i contratti di durata, di tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali, ove essa sia stata pattuita.

Confidi (articolo 11)
Fino a 450 milioni di rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Gli interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il 30% della somma è destinata agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi. La garanzia viene estesa alle imprese artigiane. La dotazione del Fondo di garanzia potrà essere incrementata tramite versamento di contributi da parte di banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, o con l'intervento della Sace Spa, secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico.

Copertura finanziaria (articolo 35).
Gli oneri che non trovano autonoma copertura nell'ambito del decreto legge sono stati rideterminati in 4.996,9 milioni di euro per l'anno 2009, 2.112 milioni di euro per l'anno 2010 e 2.434,5 milioni di euro per l'anno 2011.

Corrispettivi giornalieri delle imprese esercenti il commercio (articolo 16, comma 2)
Abrogate le disposizioni (commi da 33 a 37-ter del Dl 223/2006) relative alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio.

Crediti d'imposta (articolo 29)
La normativa sul monitoraggio dei crediti di imposta è estesa a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del decreto anticrisi. Il principio è esteso al credito di imposta per le spese per attività di ricerca. Sul fronte delle spese per la ricerca confermate le risorse già stanziate sul bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo: si tratta di 375,2 milioni per il 2008, di 533,6 milioni per il 2009, di 654 milioni per il 2010 e di 65,4 milioni per il 2011. Decorrere dal 2009 la disciplina delle modalità per usufruire del credito di imposta per la ricerca: a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima del 29 novembre 2008, le imprese inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura prevista, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore dell'Agenzia. L'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta; b) per le attività di ricerca avviate a partire dal 29 novembre 2008, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati e il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta. L'approvazione del formulario prevista dal decreto è già stata effettuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2008. Modificate anche le disposizioni relative alla detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (si legga la voce dedicata, Detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici). Nell'ambito delle attività di monitoraggio circa l'effettivo utilizzo dei crediti di imposta per nuove assunzioni e per nuovi investimenti, l'Agenzia delle entrate effettuerà nel 2009 una ricognizione delle risorse formalmente impegnate. ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione ai crediti di imposta per investimenti e per l'occupazione, le risorse finanziarie sono ridotte di 1.155,6 milioni.

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